Descrizione
CONSIDERATO che nelle ultime settimane presso i giardini pubblici di Via Guglielmo Marconi si
registrano frequenti episodi di aggregazione di gruppi di adolescenti e ragazzi di età superiore a 12
anni, i quali occupano in modo improprio le strutture ludiche destinate esclusivamente ai bambini
della prima infanzia 0-8 anni, provocando danneggiamenti agli arredi e situazioni di disturbo alla
quiete pubblica;
RITENUTO necessario intervenire con urgenza per prevenire situazioni di pericolo, salvaguardare
l'incolumità dei più piccoli e garantire il corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;
VISTO il D. Lgs nr. 267/2000 recante “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento
all’art. 7 bis e all’art 54;
ORDINA
Con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni;
1. Il divieto di utilizzo e di permanenza all'interno delle aree gioco dedicate ai bambini piccoli
(fascia d'età 0-8 anni) da parte di ragazzi e soggetti di età superiore a 12 anni per evitare
l’uso improprio o la rottura delle attrezzature ludiche;
2. Il divieto di introduzione dei ragazzi e soggetti di età superiore a 12 anni nell’area interessata
dalle ore 20 alle ore 06;
3. Il divieto di bivaccare o occupare in modo abusivo le panchine e i giochi;
4. Il divieto di consumare alcolici o compiere atti contrari alla pubblica decenza;
5. Il divieto di produrre rumori molesti o musica ad alto volume con impianti portatili;
6. Il divieto di ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e
lo svago dei fruitori delle aree;
7. Il divieto di circolare con biciclette, pattini a rotelle, rollerblade e simili, fatta eccezione per
le bici di piccola taglia utilizzate dai bambini fino a 8 anni;
8. Il divieto di giocare con palloni;
9. Il divieto di inquinare il terreno;
10. Il divieto di salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente
durante le ore destinate al riposo;
11. L’accesso al parco dei bambini,il libero uso da parte dei minori dei giochi e degli arredi
presenti (panchine, cestini, bacheche, etc.) sia posto sotto la sorveglianza e la esclusiva
responsabilità delle persone che li hanno in vigilanza, sui cui soggetti ricadrà la
responsabilità per l’utilizzo improprio delle attrezzature e degli arredi per eventuali danni
derivanti;
12. l’inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite con l’emissione
di sanzioni amministrative pecuniarie, da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.
Lgs. nr. 267/2000, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, nr. 689 e successive
modifiche ed integrazioni;
13. ai sensi dell’art. 8-bis della citata legge nr. 689/81 in caso di reiterazione della violazione
amministrativa al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla presente
Ordinanza aumentata del 50% e tale calcolo verrà effettuato anche per le successive
violazioni commesse da parte del medesimo trasgressore;
14. qualora l’uso in modo non conforme delle aree giochi determini danni materiali alle
attrezzature presenti, fatta salva l’eventuale azione risarcitoria dell’Ente, al responsabile
sarà comminata una sanzione di importo compreso tra € 80,00 ed € 480,00 ai sensi del codice
civile oltre alla formale richiesta di risarcimento dei danni cagionati;
15. nel caso in cui le strutture presenti all’interno dell’area giochi vengano distrutte e/o
danneggiate da atti vandalici i trasgressori verranno denunciati all’A.G. per la violazione
degli artt. 635 e 625 del codice penale.
16. Alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di vigilare sull'osservanza del presente
provvedimento.
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Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026, 11:19