Sportello Unico per le Attività Produttive

Ultima modifica 29 settembre 2021

Cos'è

  • Dal 28 ottobre 2020 è attivo lo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata gestito dall’Unione di Comuni Nova Sabina. Allo sportello associato hanno aderito i Comuni di Collevecchio, Magliano Sabina, Montebuono e Selci.L'imprenditore che intende avviare una pratica nei sopra citati Comuni, dovrà rivolgersi esclusivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato e deve provvedere all'invio telematico attraverso il portale www. impresainungiorno.gov.itLo Sportello Unico Attività Produttive viene definito dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 come: “l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimentoL'imprenditore che intende avviare una pratica potrà rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive che mette a disposizione l'apposita modulistica ed assiste il richiedente nella sua compilazione.La completezza dell'istanza presentata rappresenta un requisito indispensabile per l'accoglimento della stessa e per garantire i tempi previsti dalla normativa.Lo Sportello si occuperà quindi di inviare agli uffici comunali coinvolti nel procedimento, nonchè agli Enti esterni al Comune, la documentazione necessaria affinchè gli stessi provvedano a rilasciare il proprio parere.
     
    Referenti
    Indirizzo Sportello Unico Attività Produttive associato:
    Unione di Comuni Nova Sabina
    Piazza Giuseppe Garibaldi n.4
    02046 Magliano Sabina
     
    Telefono: sede legale ed uffici di Magliano Sabina 0744/920004
    Telefono: delegazione di Selci 0765/519054
    Email: suap@unionenovasabina.it
    PEC: suap.unionenovasabina@pec.it
     
    Responsabile del SUAP associato: Dott. Massimiliano Filabozzi

Cos'è utile sapere

  • L'imprenditore ha come riferimento unico il responsabile del SUAP per lo svolgimento di tutto il procedimento autorizzatorio per la sua iniziativa imprenditoriale.
    L’art.38 della DL 112 del 2008 recita:
        a) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
        b) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
        c) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
        d) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.Nel caso di attività soggette a SCIA  la segnalazione e' presentata al SUAP.  La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP.
    La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
     A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.L’imprenditore, nei procedimenti in cui è prevista la SCIA, ha la possibilità di rivolgersi alle Agenzie per le Imprese, ovvero a soggetti accreditati che effettuano una attività istruttoria sulla documentazione presentata e rilasciano una dichiarazione di conformità. Sarà cura dell’Agenzia trasferire la SCIA ed i relativi allegati insieme con la dichiarazione di conformità al SUAP di riferimento. Le leggi da conoscere:
    DL 112 del 25 giugno 2008
    DL  59 del 26 marzo del 2010
    DPR 160 del 7 settembre 2010 

Requisiti

  • Cittadini che intendano sviluppare un’attività produttiva cioè: attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
    dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Eventuali requisiti previsti per lo svolgimento di specifiche attività.
    Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; che effettuano l’attività istruttoria e presentano le pratiche per conto dell’imprenditore o suo delegato

Come fare

  • Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica,  al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
    L’invio telematico prevede che i documenti siano firmati digitalmente dall’intestatario o suo delegato ed inviati, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata a disposizione del SUAP. 

In quanto tempo

  • I tempi sono diversi a seconda del procedimento adottato. Il tempo massimo per un procedimento unico che non richieda la VIA ( Valutazione di impatto ambientale) è di tre mesi.

Quanto costa

  • il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,compresi i diritti e le spese previste a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso
Link utili

Servizio on-line

  • Accedi allo Sportello Unico

Normative

 
DirettivaServizi_2006123CE[1]
29-09-2021

Allegato formato doc

DPR_07_09_2010_160_e_Regolamento
29-09-2021

Allegato formato pdf


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