PASSAPORTO
Il Passaporto è un documento di identità
personale che consente l'ingresso in qualsiasi paese straniero riconosciuto
dal Governo Italiano.
I minori fino a 15 anni possono essere inseriti nel passaporto dei genitori.
Il documento è valido 10 anni dalla data del rilascio al termine del
quale scade.
Tutti gli anni, se il passaporto viene usato, va bollato con l'applicazione
di una marca da bollo per concessione governativa da € 30,99.
La domanda per il rilascio del passaporto può essere presentata direttamente
alla Questura o all'Ufficio Anagrafe per l'inoltro alla Questura.
Documentazione occorrente
a) due fotografie recenti formato tessera frontali e a capo scoperto;
b) ricevuta del versamento di € 5,35 sul conto corrente postale intestato
alla Questura - ufficio passaporti. Il bollettino viene fornito dall'Ufficio
Anagrafe. Per chi volesse ottenere un passaporto con numero di pagine superiore
(48 anziché 32) l'importo da versare è di € 6,53;
c) Una marca da bollo per concessioni governative per passaporti da € 30,99;
d) dichiarazione di non essere sottoposti ad alcune delle cause ostative al
rilascio del passaporto;
Se il richiedente ha figli minori, l'atto di assenso del coniuge o se separato legalmente o divorziato nulla osta del Giudice tutelare da richiedere presso il Tribunale competente per territorio del luogo di residenza del figlio minore;
Se il richiedente è minorenne, l'atto di assenso dei genitori;
Per coloro che sono soggetti agli obblighi di leva occorre una dichiarazione relativa alla propria posizione in merito;
Per congedati e riformati la data del congedo;
Se già possessore di passaporto occorre consegnare il vecchio passaporto.
--------------------------------------------------------------------------------
CARTA D'IDENTITA'
La carta d'identità è rilasciata ai cittadini
di età superiore ai 15 anni, ha validità di cinque anni ed equivale
al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e
in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.
Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.
RICHIESTA
Cittadini maggiorenni
Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell’Anagrafe, con
i seguenti documenti:
modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso
gli sportelli)
tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
eventuale carta di identità scaduta
un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due
testimoni muniti di documento di identità valido).
La carta d'identità viene rilasciata al momento, direttamente all'interessato.
Se non si possiede un altro documento di identificazione, in assenza di testimoni,
viene consegnata dai vigili urbani all'interessato presso la sua abitazione.
Se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, occorre compilare
e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui
si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio.
In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d'identità viene apposta
la dicitura "non valida per l'espatrio".
Cittadini minorenni (da 15 anni e un giorno a 18 anni)
La presentazione della domanda richiede la presenza di un genitore convivente
con il minore, munito di un proprio documento di riconoscimento.
Occorre inoltre produrre allo sportello:
modulo di richiesta carta d'identità per minori di 18 anni;
tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo;
eventuale carta bianca scaduta o altro documento di identificazione.
Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale
di entrambi i genitori o del tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello,
è sufficiente produrre, o il modulo di richiesta di validità all'espatrio
firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del suo documento d'identità,
o l'istanza comprensiva dell'assenso in carta semplice corredata da fotocopia
del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso
occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
Cittadini stranieri residenti
Devono presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe con la seguente
documentazione:
modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso
gli sportelli);
tre fotografie, uguali, recenti e senza copricapo;
un documento di identificazione;
il permesso/carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente.
Ai cittadini stranieri residenti la carta d'identità è rilasciata
con le stesse modalità dei cittadini italiani. In questo caso ha esclusivamente
valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
RINNOVO
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con i seguenti documenti:
tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;
la carta di identità scaduta o in scadenza;
un valido documento di riconoscimento (qualora la carta d'identità che
restituisce non sia più idonea all'identificazione della persona). In
mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità
valido.
SMARRIMENTO O FURTO
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:
tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;
l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto
resa all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia);
altro documento di riconoscimento valido per l'immediato rilascio (in mancanza
occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).
DETERIORAMENTO
E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:
tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;
il documento deteriorato;
altro documento di riconoscimento valido per l'immediato rilascio (in mancanza
occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).
--------------------------------------------------------------------------------
AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini
di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte
(firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità
di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione
ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo
e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità
del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono
essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio,
rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica
tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
di stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione
diretta)
Dov'è utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte
le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità
montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità
giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Come funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il
modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto
concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante
da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire
in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni
previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni
o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche,
per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale
della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è
stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla
data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni
di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
Sottoscrizione, autentica della firma e imposte
di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione
della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali:
notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci,
anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore
di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando
comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico,
assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.
Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche
creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Altre disposizioni di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la
nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita
è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro
3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro
10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre quando questi
abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a condizione
che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti
e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici,
hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè
le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non
autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni
contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione
(ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato
civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione
di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente
dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati
in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni,
i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva
l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere
inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei
casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia
della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici
concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della
Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per
i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni
pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni
che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità,
hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario
competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il
quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve
essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro
esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel procedimento
in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande
ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite
di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole
amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato
più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia
il certificato, purchè sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta espressamente
da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima della
scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno ottenere
subito il rilascio della carta di identità e/o del passaporto; è
infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio
del passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti
anche separatamente ed in momenti diversi.